Novità dal fondoDisponibile l’Informativa sulle nuove prestazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199
01 luglio 2026

Disponibile l’Informativa sulle nuove prestazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199

A decorrere dal 1° luglio 2026, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 all’art. 11 D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono entrate in vigore le seguenti nuove prestazioni pensionistiche complementari erogabili dal Fondo alternative alla prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia (erogata dalla Compagnia assicurativa): la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili.

Per effetto della Legge di conversione del 25 giugno 2026, n. 112 del DL 62/2026, a decorrere dal 31 ottobre 2026 entrerà in vigore l’ulteriore prestazione pensionistica complementare alternativa alla rendita vitalizia: l’erogazione frazionata del montante accumulato in un periodo minimo di 5 anni.

In coerenza con le previsioni della Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026, recante “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla legge 199/2025”, il Fondo ha reso disponibile nella sezione “Documenti” del sito un’informativa sintetica sulle suddette fattispecie di prestazioni pensionistiche.

Avvertenza:

Il Fondo è impegnato nell’adeguamento dei propri sistemi e processi operativi interni alle nuove disposizioni, in conformità alle indicazioni della COVIP. Nelle more di tale adeguamento e, comunque, non oltre il termine del periodo transitorio (fissato al 31 dicembre 2026), il Fondo acquisisce le richieste degli aderenti relative alle nuove prestazioni, fermo restando che la liquidazione e l’erogazione potranno avvenire solo successivamente al completamento dell’adeguamento, di cui sarà data tempestiva comunicazione. L’aderente potrà comunque revocare la scelta effettuata prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.

Fermo il suddetto periodo transitorio, il Fondo eroga la prestazione non oltre 6 mesi dalla richiesta, salvo che la stessa non necessiti di integrazioni informative e/o documentali.

documenti allegati