Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

Prestazioni

Prestazioni prima del pensionamento

Cessazione del rapporto di lavoro

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento l’iscritto può decidere di:

  • mantenere la posizione previdenziale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione;
  • trasferire la posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa;
  • riscattare il 50% della posizione previdenziale, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscattare l’intera posizione previdenziale a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • riscattare l’intera posizione previdenziale per cause diverse da quelle precedentemente indicate, ai sensi dell'art. 14, comma 5 D. Lgs. n. 252/2005.
Esercitando il riscatto totale della posizione previdenziale, si perde l’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare necessaria per accedere ad alcune tipologie di prestazione (a titolo esemplificativo le anticipazioni, ad eccezione di quelle per spese sanitarie) e decade automaticamente la qualifica di vecchio iscritto al Fondo.

La tassazione in caso di riscatto è differenziata a seconda delle motivazioni: si rimanda alla sezione “Fiscalità” per gli approfondimenti ed al “Documento sul regime fiscale”, nella sezione Documenti del sito del Fondo.

La richiesta di riscatto o trasferimento va compilata utilizzando il modulo disponibile sul presente sito internet e va inoltrata al Fondo per il tramite dell’Ufficio Pension Funds.

Decesso dell'iscritto

In caso di decesso dell’aderente al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai soggetti da questo designati, siano essi persone fisiche e/o giuridiche.

La designazione può essere effettuata dall’aderente utilizzando l’apposito modulo disponibile sul presente sito internet.

Attraverso tale modulo è altresì possibile individuare una specifica ripartizione della posizione tra i soggetti designati; in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, il Fondo provvede a suddividere la posizione in parte uguale tra gli aventi diritto.

Anticipazioni

È consentito richiedere l’anticipazione al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo nei seguenti casi:
anticipazioni
Le richieste di anticipazione vanno inoltrate direttamente al Fondo per il tramite dell’Ufficio Pension Funds, corredate della documentazione riportata nel “Documento sulle anticipazioni” del Fondo.

È possibile reiterare le richieste di anticipazione al Fondo, sia per la medesima tipologia che per fattispecie diverse. In caso di reiterata richiesta di anticipazioni occorre procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell’importo come sopra determinato rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore. In particolare, al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, dovrà anche essere verificato che:

  • le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non eccedano il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate;
  • l’insieme delle anticipazioni richieste per la causale “ulteriori esigenze” non superi, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
Per maggiori informazioni consulta il “Documento sulle anticipazioni” ed il “Documento sul regime fiscale”, disponibili nella sezione “Documenti” del sito internet.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La R.I.T.A è la prestazione pensionistica anticipata a cui si accede al verificarsi di uno dei seguenti requisiti:

  1. art. 11, comma 4, del dlgs 252/2005:
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A.;
  • maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
  • periodo di permanenza nella previdenza complementare superiore ai 5 anni (3 anni in caso di lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea).
  1. art. 11, comma 4-bis del dlsg 252/2005:
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A.;
  • inoccupazione superiore ai 24 mesi
  • periodo di permanenza nella previdenza complementare superiore ai 5 anni (3 anni in caso di lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea).
La R.I.T.A. consiste nell’erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività lavorativa ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

L’aderente al Fondo può decidere se destinare a R.I.T.A. l’intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso.

Al fine di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata durante il periodo di erogazione della R.I.T.A. e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, la porzione di montante destinata a R.I.T.A. continuerà ad essere mantenuta in gestione in “Zurich Style” così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. L’importo della rata da erogare, pertanto, verrà ricalcolato di volta in volta e terrà quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante in gestione, potendo quindi subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.

Per maggiori informazioni consulta il “Documento sulla R.I.T.A.” ed il “Documento sul regime fiscale”, disponibili nella sezione “Documenti” del sito internet.

Trasferimento

Trascorsi due anni dall’adesione, l'iscritto può chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà, è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche: per tale ragione, è opportuno confrontare la Scheda dei costi della forma di originaria appartenenza con quella della forma pensionistica proposta. Inoltre, è importante ricordare che nel Fondo si ha diritto al contributo del datore di lavoro, mentre spostandosi ad una forma pensionistica ad adesione individuale si potrebbe non beneficiare più di questo contributo.

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Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" della Nota Informativa. Maggiori informazioni sono rinvenibili nella Parte II ‘Le informazioni integrative' della Nota informativa e nello Statuto, disponibili nella sezione "Documenti del Fondo" del presente sito.

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