Prestazioni
Prestazioni al momento del pensionamento
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L’iscritto può scegliere di richiedere la prestazione pensionistica complementare:
- totalmente in forma di rendita;
- mista: fino ad un massimo del 50% del maturato in capitale ed il resto in rendita. Per i “Vecchi iscritti”, il limite del 50% del montante erogabile in capitale opera solo per la posizione maturata dal 2007;
- in via residuale totalmente in capitale, al ricorrere delle seguenti casistiche:
- nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale erogato dall’INPS;
- per i “Vecchi Iscritti” tale possibilità è anche riconosciuta decidendo di applicare sull’intera posizione il regime fiscale vigente fino al 31 dicembre 2006, che comporterebbe l’applicazione di una fiscalità meno vantaggiosa (tassazione separata) di quella riconosciuta per i nuovi iscritti sui montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007.
- mantenere la posizione previdenziale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione; la pensione complementare potrà essere erogata, su richiesta dell’interessato, in qualunque momento successivo;
- trasferire la posizione previdenziale ad altra forma pensionistica per avvalersi di diverse condizioni di rendita.
- rendita vitalizia: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. Il pagamento si estingue pertanto alla data del decesso.
- rendita reversibile: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. A seguito del suo decesso, la rendita viene corrisposta alla persona da lui indicata come “reversionario”, se in vita, in base alla percentuale di reversibilità stabilita all’atto dell’accensione della rendita e secondo la rateazione già definita. Il “reversionario” deve essere indicato dall’aderente all’atto della richiesta di erogazione della rendita e non è successivamente modificabile.
- rendita certa per 5 o 10 anni, poi vitalizia: nel “periodo di certezza” (5 o 10 anni) la rendita è sempre erogata a prescindere dall’esistenza in vita del pensionato. Infatti, in caso di suo decesso nel “periodo di certezza”, la rendita è corrisposta al beneficiario designato. Al termine del “periodo di certezza” la rendita diventa vitalizia, se il pensionato è ancora in vita; termina in caso di suo decesso.
- rendita vitalizia con caso morte: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. In caso di suo decesso la rendita è liquidata ai beneficiari designati con un importo pari alla riserva maturata alla data del decesso.