Novità NormativeDeliberazione Covip del 25 giugno 2026, recante “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla Legge 199/2025”
25 giugno 2026

Deliberazione Covip del 25 giugno 2026, recante “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla Legge 199/2025”

La Deliberazione COVIP fornisce una serie di chiarimenti rispetto alle tre nuove prestazioni pensionistiche, introdotte nell’art. 11 D.Lgs. 252/2005 dalla L. 199/2025, ed erogabili dalle forme pensionistiche complementari:

  1. Rendita a durata definita (in vigore dal 1° luglio 2026)
    È una prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua del beneficiario, determinata in base alla speranza di vita rilevata dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla L. 335/1995, arrotondata per difetto al numero intero. L'importo di ciascuna rata varia in funzione dei risultati finanziari della gestione ed è calcolato dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. La forma pensionistica definisce la periodicità del frazionamento, fermi i limiti normativi di cadenza non inferiore al mese né superiore all'anno.
  2. Prelievi liberamente determinabili (in vigore dal 1° luglio 2026)
    È una prestazione che consente all'aderente di richiedere, in qualunque momento, importi a valere sul montante in gestione, entro il limite della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita figurativa a durata definita con frazionamento annuale. L'aderente sceglie importo e tempistica dei prelievi; la forma pensionistica può definire l'intervallo minimo tra richieste successive e l'importo minimo erogabile. A partire dall'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'intero montante residuo è prelevabile.
  3. Erogazione frazionata del montante accumulato (in vigore dal 31 ottobre 2026)
    È una prestazione costituita dall'erogazione rateizzata del montante accumulato per un periodo scelto dall'aderente, non inferiore a cinque anni. A differenza delle precedenti tipologie, non è collegata alla vita attesa residua. Il montante residuo rimane investito fino al completo esaurimento dell'erogazione. La periodicità è definita dalla forma, nei medesimi limiti previsti per la rendita a durata definita.

La deliberazione COVIP chiarisce le caratteristiche comuni delle suddette prestazioni:

  • Alternatività e non combinabilità. Le tre nuove prestazioni sono alternative tra loro e alla rendita vitalizia (erogata dalla Compagnia di assicurazione incaricata dal Fondo) e non sono tra loro combinabili. Ciascuna di esse è tuttavia cumulabile con la quota in capitale nel limite massimo del 50% consentito dalla legge.
  • Irrevocabilità della scelta. Una volta avviata la liquidazione, la scelta è irrevocabile. L'unica eccezione è rappresentata dalla facoltà dell'aderente di convertire il montante residuo in rendita vitalizia, immediata o differita, anche presso altra forma pensionistica complementare.
  • Sospensione delle prerogative di accumulo. Dall'accesso alla prestazione pensionistica, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (trasferimenti, anticipazioni, RITA), con la sola eccezione dello switch di comparto.
  • Contribuzione. Non è consentita la prosecuzione della contribuzione, salvo l'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR; in tale ipotesi, la posizione afferente ai nuovi versamenti è distinta e separata da quella in erogazione.
  • Non cumulabilità con RITA. Le nuove prestazioni non sono erogabili in cumulo con la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) eventualmente già in corso di liquidazione.
  • Indicazione dei beneficiari in caso di decesso. In caso di morte del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati in sede di richiesta della prestazione. L'indicazione costituisce condizione di completezza della domanda; le richieste prive di tale indicazione non possono essere considerate complete.
  • Gestione del montante residuo. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta, ovvero, in difetto di indicazione, in quello individuato dalla forma pensionistica a tale scopo. È consentito l'utilizzo di comparti già previsti per la fase di accumulo.
  • Termini di liquidazione. La forma pensionistica provvede all'erogazione entro il termine indicato dal proprio ordinamento interno e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla richiesta.
  • Costi. I costi applicati devono essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

La deliberazione COVIP prevede un periodo transitorio finalizzato a consentire alle forme pensionistiche di adeguare i sistemi e i processi operativi. Durante tale periodo, il Fondo è comunque tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accesso alle nuove prestazioni, potendo posticipare la liquidazione all'avvenuto adeguamento. L'aderente conserva la facoltà di revocare la scelta fino alla liquidazione del primo importo.

Il periodo transitorio non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026; dell'avvenuto adeguamento il Fondo dovrà dare comunicazione alla COVIP e informativa agli aderenti.