Le Circolari emanate dalla COVIP forniscono ulteriori chiarimenti rispetto all’istituto dell’adesione automatica e definiscono i criteri minimi che devono possedere i fondi pensione per poter accogliere tali tipologie di adesioni.
L’art. 1, commi 204 e 205, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato l’art. 8 D.lgs. n. 252/2005 (introducendo i nuovi commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis) superando il precedente meccanismo delle adesioni tacite alla previdenza complementare (che continuerà ad applicarsi ai lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026), limitato al solo conferimento del TFR, e introduce il nuovo istituto dell’adesione automatica.
Tale meccanismo si caratterizza per tre principali effetti:
- l’estensione dell’inerzia del lavoratore all’intera contribuzione previdenziale complementare, comprensiva di TFR, contributo datoriale e contributo minimo del lavoratore;
- la riduzione da sei mesi a 60 giorni del termine per esercitare una scelta diversa in merito all’adesione o meno alla previdenza complementare;
- la decorrenza dell’iscrizione e dell’obbligo contributivo al fondo pensione dalla data di assunzione.
Il nuovo meccanismo dell’adesione automatica opera secondo la seguente struttura:
- I lavoratori dipendenti privati assunti dal 1° luglio 2026, con una distinzione fra lavoratori di prima assunzione e neoassunti ma con una pregressa storia lavorativa come dipendenti privati (c.d. “riassunti”) sono automaticamente iscritti alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili (nazionali, territoriali o aziendali), salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni dalla data di assunzione. In presenza di più forme pensionistiche collettive di riferimento, l’adesione automatica opera in favore di quella alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’Azienda, salvo diverso accordo aziendale. Se manca una forma pensionistica collettiva di riferimento o la stessa non sia idonea a ricevere le adesioni automatiche, il fondo di destinazione è quello residuale nazionale (Fondo COMETA - Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dell’Industria Metalmeccanica).
- Confluiscono automaticamente nel fondo: l’intero TFR maturando, la contribuzione a carico del datore di lavoro e la contribuzione minima a carico del lavoratore, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva. Ciò vale anche qualora l’adesione automatica si attivi sul fondo COMETA per effetto della carenza dei requisiti della forma pensionistica di riferimento (in caso di assenza del fondo di riferimento, allo stesso è destinato il solo TFR).
- L’iscrizione e l’obbligo contributivo al fondo pensione decorrono dalla data di assunzione, nonostante l’adesione automatica si perfezioni al termine dei 60 giorni.
Entro 60 giorni, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica con efficacia retroattiva al momento dell’adesione:
- rimanendo nella previdenza complementare, ma optando per un’altra forma pensionistica di propria scelta ed aderendo esplicitamente alla stessa. In tal caso, potrà decidere espressamente, manifestando la propria scelta in forma scritta al datore di lavoro entro 60 giorni dalla data di assunzione:
- di non destinare il contributo a proprio carico qualora la RAL sia inferiore all’ammontare dell’assegno sociale. È obbligo dell’Azienda verificare se la retribuzione annua lorda del lavoratore sia o meno inferiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale al fine di escludere eventualmente dai flussi contributivi la contribuzione a carico del lavoratore. Ove, infatti, la retribuzione annua lorda del dipendente sia inferiore all’importo dell’assegno sociale, l’Azienda, su esplicita richiesta scritta del lavoratore da presentare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di assunzione, deve versare al Fondo il TFR maturando e il contributo datoriale dalla data di assunzione;
- di destinare il TFR nella diversa misura eventualmente prevista dagli accordi.
- decidendo di mantenere il TFR nel regime di cui all’art. 2120 c.c. e, quindi, a seconda del numero dei dipendenti della propria Azienda, accantonandolo presso il datore di lavoro o il Fondo di Tesoreria INPS. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta, informandone il datore di lavoro.
Per effettuare la scelta della destinazione del TFR, il lavoratore deve compilare e consegnare al datore di lavoro la modulistica per la destinazione del TFR. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall'assunzione scatta l'adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti.
Ai sensi dell’art. 8, comma 9 del D.lgs. n. 252/2005 e secondo i criteri minimi individuati dalle Istruzioni COVIP con la Deliberazione del 23 giugno 2026, le forme pensionistiche complementari, al fine di poter raccogliere adesioni automatiche a decorrere dal 1° luglio 2026, devono prevedere nei propri statuti che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di tali adesioni siano investiti in percorsi o linee di investimento di tipo life cycle, caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento che tengano conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.
Fermo questo, i fondi pensione potranno procedere alla raccolta di adesioni automatiche solo se risultino già adeguati a tali criteri oppure, transitoriamente fino al 30 giugno 2027, ove stiano attuando un processo di allineamento agli stessi.
Diversamente, ove i fondi pensione non dispongano di percorsi o linee di investimento life cycle riconducibili alle tipologie ammesse, non potranno raccogliere le adesioni automatiche ma solo adesioni esplicite. In tale ultimo caso, le aziende dovranno destinare le adesioni automatiche dei dipendenti assunti dal 1° luglio 2026 al fondo Cometa.