La fiscalità
Fiscalità delle prestazioni
La tassazione delle anticipazioni
Montante maturato al 31/12/2000 | Montante maturato dal 1/01/2001 al 31/12/2006 | Montante maturato dal 1/1/2007 (*) | |
Spese sanitarie | Tassazione separata | Tassazione separata | Aliquota dal 15% fino al 9% |
Acquisto/ristrutturazione I casa per se o per i figli | Tassazione separata | Tassazione separata | Aliquota del 23% |
Ulteriori esigenze | Tassazione separata | Tassazione separata | Aliquota del 23% |
* L’aliquota del 15 per cento è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La tassazione delle prestazioni pensionistiche
Montante maturato al 31/12/2000 | Montante maturato dal 1/01/2001 al 31/12/2006 | Montante maturato dal 1/1/2007 (*) | |
In forma di rendita | Tassazione ordinaria sull’87% dell’imponibile | Tassazione ordinaria | Aliquota dal 15% fino al 9% |
In forma di capitale | Tassazione separata | Tassazione separata | Aliquota dal 15% fino al 9% |
* L’aliquota del 15 per cento è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
L'aderente vecchio iscritto ha facoltà di richiedere la prestazione pensionistica interamente in capitale.
Se facendo la conversione in rendita del montante accumulato dopo il 2007, si ottiene un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale, valgono le aliquote di cui sopra. In caso invece l'importo sia superiore alla metà dell'assegno sociale, è facoltà dell'aderente optare per la liquidazione per metà in capitale e metà in rendita (con l'applicazione delle aliquote di cui sopra) oppure interamente in capitale (con la tassazione previgente anche sugli importi accantonati dopo il 2007)
La tassazione in caso di riscatto totale per perdita dei requisiti
Montante maturato al 31/12/2000 | Montante maturato dal 1/01/2001 al 31/12/2006 | Montante maturato dal 1/1/2007 | |
In forma di capitale | Tassazione separata | Tassazione ordinaria | Aliquota del 23% |
Il Fondo Pensione invia il modello cud a tutti gli aderenti che hanno percepito un riscatto o un’anticipazione. L’invio viene effettuato entro il 28/02 dell’anno successivo a quello di erogazione della prestazione. Per le prestazioni a tassazione separata (capitale in caso di quiescenza e anticipazione) gli importi non debbono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.
La tassazione della R.I.T.A
- La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo (con un’aliquota minima del 9%). Gli anni di iscrizione antecedenti al 2007 sono computati con un massimo di 15 anni. Gli importi erogati a titolo di R.I.T.A. sono imputati prioritariamente alla parte di prestazione maturata fino al 31/12/2000, e per la parte eccedente, alla parte maturata dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1/1/2007.
- L’aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, in tal caso la rendita è assoggettata a tassazione ordinaria. E’ cura dell’aderente effettuare i relativi conguagli in fase di dichiarazione dei redditi