Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

FAQ

Fiscalità

Qual è il regime fiscale sui contributi versati?

I contributi versati dall’azienda e dall’iscritto sono deducibili dal reddito complessivo fino ad euro 5.164,57 annui. In tale calcolo non va considerato il flusso di TFR.

Gli occupati a decorrere dal 1° gennaio 2007 che non esauriscono il plafond nei primi cinque anni di permanenza possono recuperarli nei vent'anni successivi limitatamente alla quota non dedotta in precedenza, fino ad un importo aggiuntivo annuo massimo di euro 2.582,29.

Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge sulle somme versate al fondo pensione, il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi?

No, il risparmio fiscale derivante dalla deducibilità fiscale viene riconosciuto al lavoratore già in busta paga perché il datore di lavoro opera quale sostituto d’imposta.

I rendimenti annuali maturati dai fondi pensione sono tassati?

Sì, i rendimenti finanziari sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, esclusi in redditi derivanti dai Titoli di Stato Italiani e dei Paesi inclusi nella c.d. “White list”, soggetti a tassazione con aliquota del 12,50%.
Tali aliquote sono comunque più basse rispetto a quella ordinaria del 26%, generalmente prevista per i rendimenti finanziari.

In che modo è tassata la prestazione pensionistica?

Sui montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista una "ritenuta secca" alla fonte, a titolo di imposta definitiva, pari al 15%, che può ridursi dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è del 6%; di conseguenza, l'aliquota minima applicabile può arrivare al 9%.

Il nuovo e più favorevole regime di tassazione delle prestazioni, previsto dal D. Lgs. n. 252/2005, ha effetto anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006?

No. Le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dal 1° gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.
Per coloro che al 2007 erano già iscritti ad una forma di previdenza complementare, la normativa per il calcolo delle imposte stabilisce che venga applicato il trattamento fiscale in vigore nel momento in cui è maturata la posizione.
I “periodi fiscali” di riferimento sono:

  1. fino al 31 dicembre 2000 (K1);
  2. dal 2001 al 2006 (K2);
  3. dal 2007 (K3).
Oltre ai periodi indicati sopra, occorre anche considerare le regole di tassazione particolari che valgono per i soggetti già iscritti alla previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 (i cosiddetti “Vecchi iscritti”).

In che modo è tassato il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma previdenziale?

Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale ad eccezione dei rendimenti maturati nell’anno di trasferimento.

Qual è il trattamento fiscale dell’anticipazione?

Con riferimento ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, l’anticipazione per spese sanitarie è tassata, per la parte imponibile, con un’aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare dopo il quindicesimo, con lo stesso regime previsto per la prestazione pensionistica complementare. Nelle altre ipotesi (acquisto o ristrutturazione della prima casa, ulteriori esigenze dell’iscritto) l’aliquota è invece del 23%.

ATTENZIONE: Sul montante complessivo accumulato prima del 1° gennaio 2007 si applica la tassazione previgente, che prevede la determinazione di un’aliquota interna in base agli anni di effettiva contribuzione al fondo pensione.

Quale tassazione si applica al riscatto per inoccupazione dopo 12 mesi o 48 mesi?

Con riferimento ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, il riscatto parziale ed il riscatto totale per inoccupazione sono tassati, per la parte imponibile, con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.

ATTENZIONE: sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

Quale tassazione si applica al riscatto per cause diverse (es.: perdita dei requisiti) ?

Il riscatto per cause diverse è tassato, per la parte imponibile, con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23%.

ATTENZIONE: sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

Qual è il trattamento fiscale della prestazione pensionistica?

Con riferimento ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, la prestazione pensionistica complementare – relativamente alla parte imponibile - è tassata con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce fino ad un massimo del 9%.

ATTENZIONE: sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

Qual è il trattamento fiscale della R.I.T.A.?

La posizione individuale destinata all’erogazione della R.I.T.A. è tassata (a prescindere dal periodo in cui sono stati maturati i montanti), relativamente alla parte imponibile, con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce fino ad un massimo del 9%.

La tassazione delle prestazioni di capitale, riscatto ed anticipazioni è applicata su tutto l’importo richiesto?

Le aliquote si applicano soltanto sulla parte imponibile. Per la parte di posizione riconducibile al montante maturato dal 1° gennaio 2007, per “imponibile” si intende quanto maturato al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato. L’imponibile viene considerato in maniera differente, a seconda della prestazione richiesta, per i “periodi fiscali” precedenti (fino al 31 dicembre 2000; dal 2001 al 2006).

Come viene tassata la rendita vitalizia?

Anche in questo caso bisogna distinguere tra la parte di rendita maturata dopo il 1° gennaio 2007, a cui si applica la legislazione vigente, e quanto maturato prima, a cui si applicano le norme fiscali precedenti.

QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000

L'87,50% dell’ammontare della rendita è soggetto a tassazione progressiva Irpef. La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare.
QUANTO MATURATO DALL'1/01/2001 AL 31/12/2006
L’ammontare della rendita è soggetta a tassazione progressiva Irpef, con esclusione della quota di rendita derivante dai risultati finanziari. La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare.
QUANTO MATURATO DALL’01/01/2007
L’ammontare della rendita è soggetto a ritenuta con l’aliquota dal 15% al 9%, in base all’anzianità di iscrizione.
Sono esclusi dall’imponibile i rendimenti maturati, che sono tassati in capo al fondo pensione al 20% ogni anno, tranne i rendimenti dei Titoli di Stato italiani e dei Paesi inclusi nella c.d. “White list”, che sono tassati al 12,50%.
La tassazione è a titolo definitivo.

La rivalutazione della rendita è tassata

Sì, con un’aliquota del 26%. È prevista una riduzione della base imponibile per neutralizzare il gap fiscale con l’aliquota del 12,50% cui sono assoggettati i titoli di Stato italiani e dei Paesi inclusi nella c.d. “White list”.s

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