FAQ
Prestazioni
ANTICIPAZIONI
Maggiori dettagli sono disponibili nel “Documento sulle anticipazioni”, disponibile sul sito web del Fondo nella sezione “Documenti”. Il contenuto del “Documento sulle anticipazioni” tempo per tempo vigente, prevale rispetto a quanto riportato nelle presenti FAQ.Per quali motivazioni posso chiedere una anticipazione al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo (di seguito “Fondo”)?
Prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento, è possibile richiedere una anticipazione:
- per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- relativamente alla prima casa di abitazione propria o dei figli, per l'acquisto di questa o per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380);
- per "ulteriori esigenze" dell’aderente. È possibile reiterare, anche per la medesima tipologia, le richieste di anticipazione.
Posso chiedere una anticipazione in qualsiasi momento?
Solo le anticipazioni per spese sanitarie possono essere richieste in qualsiasi momento. Per le altre motivazioni, invece, l’anticipazione può essere richiesta soltanto dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare (è possibile far valere anche gli anni maturati presso altre forme pensionistiche complementari ove la posizione non sia stata riscattata e presentando apposita documentazione al fondo pensione).
Quanto posso richiedere di anticipo?
A titolo di anticipazione può essere richiesto:
- un importo non superiore al 75% della posizione individuale, in caso di anticipazione per spese sanitarie ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione sulla stessa degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- un importo non superiore al 30%, in caso di anticipazione per "ulteriori esigenze" dell’aderente.
Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente?
Per richiedere un’anticipazione per “ulteriori esigenze” non è richiesta alcuna certificazione.
Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per spese sanitarie?
Questa tipologia di anticipo può essere erogata solo se le terapie e gli interventi straordinari sono certificati dalla struttura pubblica competente (ASL o medico di base o Istituto/Clinica accreditati al S.S.N.). I documenti da presentare, unitamente a copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale, sono:.
Anticipazione per acquisto della prima casa Non è consentito l’anticipo in caso di usufrutto.
Il Fondo si impegna ad erogare l’anticipo entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, corretta e completa dei dati/documenti necessari ai fini dell’istruttoria della pratica. Qualora non siano forniti in tutto o in parte i documenti e le informazioni necessari a completare l’istruttoria della richiesta, i suddetti termini si intenderanno sospesi.
No, nella previdenza complementare non vi sono particolari limiti riferiti al numero degli aderenti che fanno richiesta di anticipazione; inoltre le anticipazioni possono essere richieste da ciascun aderente più volte ed anche per una stessa fattispecie.
Sì. In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare, nel complesso, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione.
L’aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l’aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato.
L’iscritto può scegliere di richiedere la prestazione pensionistica complementare
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
Per l’erogazione della rendita il Fondo ha stipulato apposita convenzione con Zurich Investments Life S.p.A. avente decorrenza dal 1.1.2023 al 31.12.2027. In ogni caso, occorre tenere conto del fatto che la rendita erogata tiene conto, rispetto ai montanti maturati, delle varie condizioni previste dalle convenzioni stipulate dal Fondo.
Quando l’aderente matura i requisiti di accesso alla pensione complementare e richiede la liquidazione della prestazione in forma di rendita. La tipologia dev’essere scelta attentamente in relazione alla propria situazione personale e familiare.
L’iscritto potrà scegliere fra rateazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
La R.I.T.A (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è la prestazione pensionistica anticipata a cui si accede in caso di cessazione dell’attività lavorativa prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. La R.I.T.A. consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato nel lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
In caso di sopravvenuta invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, è possibile richiedere il riscatto totale della propria posizione, anche senza necessità di interrompere il rapporto di lavoro.
Il riscatto per premorienza può essere richiesto o dai soggetti designati che siano stati indicati dall’aderente (sia persone fisiche che giuridiche), ovvero, in mancanza di designazione, dagli eredi. In sintesi, se l’aderente non fa designazioni, la posizione spetterà ai suoi eredi.
L’aderente può richiedere l’anticipazione presentando un preventivo di spesa redatto dall’ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione; in tal caso, lo stesso deve inviare la copia dei giustificativi di spesa definitivi tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla loro emissione.Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa?
Per quanto riguarda l’anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alla prima casa di abitazione, la documentazione richiesta è differente a seconda del tipo di acquisto ovvero di intervento di ristrutturazione che si intende effettuare:
I documenti da presentare, unitamente al modulo di richiesta dell’anticipazione e alla copia del documento di identità e del codice fiscale, sono la copia del rogito notarile/dichiarazione notarile equipollente, purché la stipula non sia superiore a 18 mesi. L’aderente può chiedere l’anticipazione presentando la copia del preliminare di compravendita registrato; in tal caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita (rogito) tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla sottoscrizione di quest’ultimo.
Si riporta di seguito l’elenco della documentazione istruttoria da allegare al modulo di anticipazione qualora ricorrano fattispecie diverse da quella dell’acquisto:
1. In caso di costruzione della prima casa:
2. In caso di acquisto/costruzione della prima casa in cooperativa:
L’aderente può chiedere l’anticipazione prima dell’assegnazione dell’alloggio, presentando una dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata contenente le seguenti informazioni:
a) qualifica di socio della cooperativa;
b) numero e data del permesso di costruire;
c) dichiarazione di proprietà del terreno;
d) data di inizio dei lavori (ed eventuale fine dei lavori);
e) indicazione dell’alloggio;
f) indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi.
In via definitiva, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell’atto pubblico di assegnazione tempestivamente e comunque entro 60 gg. dal suo perfezionamento.
Fermo quanto sopra prescritto per le singole fattispecie di acquisto/costruzione, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell’interesse del figlio è necessario allegare il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto e lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.
Nel caso di acquisto effettuato dal coniuge/unito civilmente in regime di comunione dei beni, è necessario fornire il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto ed idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile.
Anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione
Il modulo di richiesta di anticipazione per spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione deve essere corredato dalla seguente documentazione, oltre alla copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale:
Fermo quanto sopra prescritto, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell’interesse del figlio è necessario allegare il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto e lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.
Nel caso di ristrutturazione le cui spese siano sostenute con il coniuge/unito civilmente in regime di comunione dei beni, è necessario fornire il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto ed idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile.
Ci sono casi particolari per la richiesta di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa?
Non è consentita la richiesta di anticipo per acquisto di prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all’altro coniuge o l’anticipo per l’acquisto di un immobile intestato al coniuge in separazione legale dei beni.
L’acquisto della nuda proprietà può consentire l’anticipo solo se l’aderente (o il coniuge in comunione dei beni o i figli in caso l’acquisto sia effettuato per questi ultimi) stabilisce la residenza nell’immobile.
L’anticipo per l’acquisto della prima casa è consentito anche all’estero, a condizione che l’iscritto (o il coniuge in comunione dei beni o i figli in caso l’acquisto sia effettuato per questi ultimi) vi stabilisca la residenza.
Non è consentita la richiesta di anticipo in caso di acquisto di una pertinenza in data successiva a quello di acquisto dell’immobile.
Qualora per la ristrutturazione l’aderente abbia deciso di ricorrere all’Ecobonus o misura equipollente, l’anticipazione non è erogabile nel caso in cui l’interessato decida di fruire di uno sconto in fattura pari all’intero valore dell’intervento, non essendovi in tal caso il sostenimento di oneri. Nel caso in cui l'utilizzo dell'Ecobonus comporti solo uno sconto “parziale” sul costo dell’intervento di ristrutturazione, l'iscritto potrà beneficiare di un’anticipazione da erogarsi avendo a riferimento l’esborso effettivamente sostenuto dallo stesso.Quali sono i tempi di liquidazione delle anticipazioni?
Le regole sulle anticipazioni sono le stesse rispetto a quelle previste per l’anticipazione del TFR mantenuto in azienda?
Al contrario, le richieste di anticipo del TFR mantenuto in azienda vengono soddisfatte entro il limite annuale del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti.Posso richiedere più volte l’anticipazione?
In caso di reiterazione delle richieste di “Anticipazione per ulteriori esigenze”, l’anticipazione può essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell’iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. Cos’è il reintegro dell’anticipazione?
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FORMA CAPITALE, MISTA E RENDITA. LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
Maggiori dettagli sono disponibili nel “Documento sulle rendite”, disponibile sul sito web del Fondo nella sezione “Documenti”. Il contenuto del “Documento sulle rendite” tempo per tempo vigente, prevale rispetto a quanto riportato nelle presenti FAQ.
Cosa accade quando si va in pensione?
L’iscritto può anche decidere di:
Quali opzioni di rendita sono consentite al momento del pensionamento?
Ulteriori indicazioni sono disponibili nel “Documento sulle rendite”, disponibile nella sezione Documenti del sito web del Fondo.Chi eroga la rendita?
Quando dev’essere fatta la scelta fra le varie tipologie di rendita?
Con quale frequenza viene liquidata la rendita?
Che cosa è la R.I.T.A. ?
Ulteriori dettagli sono disponibili nel “Documento sulla RITA”, disponibile nella sezione Documenti del sito web del Fondo.RISCATTI
Cosa è possibile fare in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti di accesso alla pensione? ?
L’aderente può scegliere di:
La tassazione in caso di riscatto è differenziata a seconda delle motivazioni: si rimanda alla sezione “Fiscalità” per gli approfondimenti ed al “Documento sul regime fiscale”, nella sezione Documenti del sito del Fondo.
Cosa succede in caso invalidità permanente?
Cosa succede in caso di decesso dell’aderente?
Con riferimento a questi ultimi, la COVIP, in proposito ha precisato che la rinuncia all’eredità non comporta una diretta rinuncia anche alla posizione individuale maturata presso il Fondo.
Le somme erogate dal Fondo non sono da dichiarare in successione e non fanno cumulo con i redditi.
Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’aderente circa la suddivisione della sua posizione individuale, la posizione deve essere ripartita in parti eguali tra i designati o tra gli eredi.