Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

FAQ

Prestazioni

ANTICIPAZIONI

Maggiori dettagli sono disponibili nel “Documento sulle anticipazioni”, disponibile sul sito web del Fondo nella sezione “Documenti”. Il contenuto del “Documento sulle anticipazioni” tempo per tempo vigente, prevale rispetto a quanto riportato nelle presenti FAQ.

Per quali motivazioni posso chiedere una anticipazione al Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo (di seguito “Fondo”)?

Prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento, è possibile richiedere una anticipazione:

  • per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • relativamente alla prima casa di abitazione propria o dei figli, per l'acquisto di questa o per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380);
  • per "ulteriori esigenze" dell’aderente. È possibile reiterare, anche per la medesima tipologia, le richieste di anticipazione.

Posso chiedere una anticipazione in qualsiasi momento?

Solo le anticipazioni per spese sanitarie possono essere richieste in qualsiasi momento. Per le altre motivazioni, invece, l’anticipazione può essere richiesta soltanto dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare (è possibile far valere anche gli anni maturati presso altre forme pensionistiche complementari ove la posizione non sia stata riscattata e presentando apposita documentazione al fondo pensione).

Quanto posso richiedere di anticipo?

A titolo di anticipazione può essere richiesto:

  • un importo non superiore al 75% della posizione individuale, in caso di anticipazione per spese sanitarie ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione sulla stessa degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • un importo non superiore al 30%, in caso di anticipazione per "ulteriori esigenze" dell’aderente.

Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente?

Per richiedere un’anticipazione per “ulteriori esigenze” non è richiesta alcuna certificazione.

Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per spese sanitarie?

Questa tipologia di anticipo può essere erogata solo se le terapie e gli interventi straordinari sono certificati dalla struttura pubblica competente (ASL o medico di base o Istituto/Clinica accreditati al S.S.N.). I documenti da presentare, unitamente a copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale, sono:. I documenti da presentare sono:

  1. certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico di base) attestante il carattere straordinario della terapia o intervento concernenti gravissime situazioni relative all’iscritto, coniuge o figli;
  2. fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri sostenuti, comprese quelle connesse relative al viaggio o soggiorno, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione;
  3. in caso la richiesta venga effettuata per il coniuge/unito civilmente o per un figlio, unitamente al modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto, occorre allegare lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela da cui si evinca il grado di parentela.
L’aderente può richiedere l’anticipazione presentando un preventivo di spesa redatto dall’ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione; in tal caso, lo stesso deve inviare la copia dei giustificativi di spesa definitivi tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla loro emissione.

Quali documenti sono necessari per richiedere l’anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa?


Per quanto riguarda l’anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alla prima casa di abitazione, la documentazione richiesta è differente a seconda del tipo di acquisto ovvero di intervento di ristrutturazione che si intende effettuare:

Anticipazione per acquisto della prima casa
I documenti da presentare, unitamente al modulo di richiesta dell’anticipazione e alla copia del documento di identità e del codice fiscale, sono la copia del rogito notarile/dichiarazione notarile equipollente, purché la stipula non sia superiore a 18 mesi. L’aderente può chiedere l’anticipazione presentando la copia del preliminare di compravendita registrato; in tal caso, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita (rogito) tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla sottoscrizione di quest’ultimo.

Si riporta di seguito l’elenco della documentazione istruttoria da allegare al modulo di anticipazione qualora ricorrano fattispecie diverse da quella dell’acquisto:

1. In caso di costruzione della prima casa:

  • copia del titolo di proprietà del terreno;
  • copia della domanda di accatastamento oppure, qualora l’anticipazione venga richiesta prima del completamento dei lavori, copia del permesso di costruire e della dichiarazione inizio lavori (l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia della domanda di accatastamento tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dalla sua presentazione);
  • copia delle fatture dettagliate delle spese sostenute, emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione, nonché copia delle ricevute dei bonifici. L’aderente può chiedere l’anticipazione presentando dei preventivi di spesa, da allegare alla richiesta (l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia delle fatture e delle ricevute dei bonifici tempestivamente e, comunque, entro 60 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione).
2. In caso di acquisto/costruzione della prima casa in cooperativa:

  • copia dell'atto pubblico di assegnazione (rogito) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione.
L’aderente può chiedere l’anticipazione prima dell’assegnazione dell’alloggio, presentando una dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata contenente le seguenti informazioni:

a) qualifica di socio della cooperativa;
b) numero e data del permesso di costruire;
c) dichiarazione di proprietà del terreno;
d) data di inizio dei lavori (ed eventuale fine dei lavori);
e) indicazione dell’alloggio;
f) indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi.

In via definitiva, l'aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell’atto pubblico di assegnazione tempestivamente e comunque entro 60 gg. dal suo perfezionamento.

Fermo quanto sopra prescritto per le singole fattispecie di acquisto/costruzione, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell’interesse del figlio è necessario allegare il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto e lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

Nel caso di acquisto effettuato dal coniuge/unito civilmente in regime di comunione dei beni, è necessario fornire il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto ed idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile.

Anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione
Il modulo di richiesta di anticipazione per spese di ristrutturazione della prima casa di abitazione deve essere corredato dalla seguente documentazione, oltre alla copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale:

  1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione e in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
  2. titolo abilitativo richiesto dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
  3. se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell’immobile, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l’avvenuto pagamento ed il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l’aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta dai parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute);
  4. fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all’originale – facsimile di quest’ultima disponibile sul sito del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione e copia delle ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento da parte dell’iscritto, conformi alla vigente disciplina fiscale. L’aderente può chiedere l’anticipazione presentando dei preventivi di spesa, da allegare alla richiesta (lo stesso deve far pervenire al Fondo la copia delle fatture e dei bonifici tempestivamente e comunque entro 60 gg. rispettivamente dalla loro emissione e dalla loro esecuzione).
Fermo quanto sopra prescritto, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sostenute nell’interesse del figlio è necessario allegare il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto e lo stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

Nel caso di ristrutturazione le cui spese siano sostenute con il coniuge/unito civilmente in regime di comunione dei beni, è necessario fornire il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali da questo sottoscritto ed idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile.

Ci sono casi particolari per la richiesta di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa?

Non è consentito l’anticipo in caso di usufrutto.

Non è consentita la richiesta di anticipo per acquisto di prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all’altro coniuge o l’anticipo per l’acquisto di un immobile intestato al coniuge in separazione legale dei beni.

L’acquisto della nuda proprietà può consentire l’anticipo solo se l’aderente (o il coniuge in comunione dei beni o i figli in caso l’acquisto sia effettuato per questi ultimi) stabilisce la residenza nell’immobile.

L’anticipo per l’acquisto della prima casa è consentito anche all’estero, a condizione che l’iscritto (o il coniuge in comunione dei beni o i figli in caso l’acquisto sia effettuato per questi ultimi) vi stabilisca la residenza. Non è consentita la richiesta di anticipo in caso di acquisto di una pertinenza in data successiva a quello di acquisto dell’immobile.

Qualora per la ristrutturazione l’aderente abbia deciso di ricorrere all’Ecobonus o misura equipollente, l’anticipazione non è erogabile nel caso in cui l’interessato decida di fruire di uno sconto in fattura pari all’intero valore dell’intervento, non essendovi in tal caso il sostenimento di oneri. Nel caso in cui l'utilizzo dell'Ecobonus comporti solo uno sconto “parziale” sul costo dell’intervento di ristrutturazione, l'iscritto potrà beneficiare di un’anticipazione da erogarsi avendo a riferimento l’esborso effettivamente sostenuto dallo stesso.

Quali sono i tempi di liquidazione delle anticipazioni?

Il Fondo si impegna ad erogare l’anticipo entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, corretta e completa dei dati/documenti necessari ai fini dell’istruttoria della pratica. Qualora non siano forniti in tutto o in parte i documenti e le informazioni necessari a completare l’istruttoria della richiesta, i suddetti termini si intenderanno sospesi.

Le regole sulle anticipazioni sono le stesse rispetto a quelle previste per l’anticipazione del TFR mantenuto in azienda?

No, nella previdenza complementare non vi sono particolari limiti riferiti al numero degli aderenti che fanno richiesta di anticipazione; inoltre le anticipazioni possono essere richieste da ciascun aderente più volte ed anche per una stessa fattispecie.
Al contrario, le richieste di anticipo del TFR mantenuto in azienda vengono soddisfatte entro il limite annuale del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti.

Posso richiedere più volte l’anticipazione?

Sì. In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare, nel complesso, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione.

In caso di reiterazione delle richieste di “Anticipazione per ulteriori esigenze”, l’anticipazione può essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell’iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Cos’è il reintegro dell’anticipazione?

L’aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, l’aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell’anticipazione, in proporzione all’importo reintegrato.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN FORMA CAPITALE, MISTA E RENDITA. LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)


Maggiori dettagli sono disponibili nel “Documento sulle rendite”, disponibile sul sito web del Fondo nella sezione “Documenti”. Il contenuto del “Documento sulle rendite” tempo per tempo vigente, prevale rispetto a quanto riportato nelle presenti FAQ.

Cosa accade quando si va in pensione?

L’iscritto può scegliere di richiedere la prestazione pensionistica complementare

  • totalmente in forma di rendita;
  • mista: fino ad un massimo del 50% del maturato in capitale ed il resto in rendita. Per i “Vecchi iscritti”, il limite del 50% del montante erogabile in capitale opera solo per la posizione maturata dal 2007;
  • in via residuale totalmente in capitale, al ricorrere delle seguenti casistiche:
    1. nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale erogato dall’INPS;
    2. per i “Vecchi Iscritti” tale possibilità è anche riconosciuta decidendo di applicare sull’intera posizione il regime fiscale vigente al 31/12/2006, che comporterebbe l’applicazione di una fiscalità meno vantaggiosa (tassazione separata) di quella riconosciuta per i nuovi iscritti sui montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007.
L’iscritto può anche decidere di:
  • mantenere la posizione previdenziale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione; la pensione complementare potrà essere erogata, su richiesta dell’interessato, in qualunque momento successivo;
  • trasferire la posizione previdenziale ad altra forma pensionistica per avvalersi di diverse condizioni di rendita

Quali opzioni di rendita sono consentite al momento del pensionamento?

Sono previste le seguenti tipologie di rendita:

  • rendita vitalizia: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. Il pagamento si estingue pertanto alla data del decesso.
  • rendita reversibile: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. A seguito del suo decesso, la rendita viene corrisposta alla persona da lui indicata come “reversionario”, se in vita, in base alla percentuale di reversibilità (100% o 60% o 50%) stabilita all’atto dell’accensione della rendita e secondo la rateazione già definita. Il “reversionario” deve essere indicato dall’aderente all’atto della richiesta di erogazione della rendita e non è successivamente modificabile.
  • rendita certa per 5 o 10 anni, poi vitalizia: nel “periodo di certezza” (5 o 10 anni) la rendita è sempre erogata a prescindere dall’esistenza in vita del pensionato. Infatti, in caso di suo decesso nel “periodo di certezza”, la rendita è corrisposta al beneficiario designato. Al termine del “periodo di certezza” la rendita diventa vitalizia, se il pensionato è ancora in vita; termina in caso di suo decesso.
  • rendita vitalizia con caso morte: la rendita viene erogata al pensionato finché è in vita. In caso di suo decesso la rendita è liquidata ai beneficiari designati con un importo pari alla riserva maturata alla data del decesso.
Ulteriori indicazioni sono disponibili nel “Documento sulle rendite”, disponibile nella sezione Documenti del sito web del Fondo.

Chi eroga la rendita?

Per l’erogazione della rendita il Fondo ha stipulato apposita convenzione con Zurich Investments Life S.p.A. avente decorrenza dal 1.1.2023 al 31.12.2027. In ogni caso, occorre tenere conto del fatto che la rendita erogata tiene conto, rispetto ai montanti maturati, delle varie condizioni previste dalle convenzioni stipulate dal Fondo.

Quando dev’essere fatta la scelta fra le varie tipologie di rendita?

Quando l’aderente matura i requisiti di accesso alla pensione complementare e richiede la liquidazione della prestazione in forma di rendita. La tipologia dev’essere scelta attentamente in relazione alla propria situazione personale e familiare.

Con quale frequenza viene liquidata la rendita?

L’iscritto potrà scegliere fra rateazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Che cosa è la R.I.T.A. ?

La R.I.T.A (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è la prestazione pensionistica anticipata a cui si accede in caso di cessazione dell’attività lavorativa prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. La R.I.T.A. consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato nel lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
Ulteriori dettagli sono disponibili nel “Documento sulla RITA”, disponibile nella sezione Documenti del sito web del Fondo.

RISCATTI


Cosa è possibile fare in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti di accesso alla pensione? ?

L’aderente può scegliere di:

  • mantenere la posizione previdenziale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione;
  • trasferire la posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione ad una nuova attività lavorativa;
  • riscattare il 50% della posizione previdenziale, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Per maggiori informazioni circa l’accesso dell’aderente al Fondo di solidarietà, si rimanda al documento informativo dedicato
  • riscattare l’intera posizione previdenziale a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • riscattare totalmente o parzialmente la posizione previdenziale per cause diverse da quelle precedentemente indicate, ai sensi dell'art. 14, comma 5 D. Lgs. n. 252/2005. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.
La tassazione in caso di riscatto è differenziata a seconda delle motivazioni: si rimanda alla sezione “Fiscalità” per gli approfondimenti ed al “Documento sul regime fiscale”, nella sezione Documenti del sito del Fondo.

Cosa succede in caso invalidità permanente?

In caso di sopravvenuta invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, è possibile richiedere il riscatto totale della propria posizione, anche senza necessità di interrompere il rapporto di lavoro.

Cosa succede in caso di decesso dell’aderente?

Il riscatto per premorienza può essere richiesto o dai soggetti designati che siano stati indicati dall’aderente (sia persone fisiche che giuridiche), ovvero, in mancanza di designazione, dagli eredi. In sintesi, se l’aderente non fa designazioni, la posizione spetterà ai suoi eredi.
Con riferimento a questi ultimi, la COVIP, in proposito ha precisato che la rinuncia all’eredità non comporta una diretta rinuncia anche alla posizione individuale maturata presso il Fondo.
Le somme erogate dal Fondo non sono da dichiarare in successione e non fanno cumulo con i redditi.

Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’aderente circa la suddivisione della sua posizione individuale, la posizione deve essere ripartita in parti eguali tra i designati o tra gli eredi.

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Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" della Nota Informativa. Maggiori informazioni sono rinvenibili nella Parte II ‘Le informazioni integrative' della Nota informativa e nello Statuto, disponibili nella sezione "Documenti del Fondo" del presente sito.

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